Animali benvenuti in condominio

Vietato vietare

Già nel 2012 la Riforma del condominio aveva introdotto espressamente il "divieto di vietare" la detenzione di animali domestici in condominio, con l'aggiunta del controverso comma 5 dell'art.1138 c.c., che così recita:

Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici 

Con un'Ordinanza del 22 luglio 2016, il Il Tribunale di Cagliari ha chiarito per la prima volta in modo esplicito che anche il regolamento di natura contrattuale, ossia quello deliberato all’unanimità o predisposto dal costruttore dello stabile condominiale ed allegato ai singoli atti di compravendita, è affetto da nullità sopravvenuta sia in relazione alla legge di riforma del condominio che ha introdotto l’articolo 1138, ultimo comma, del Codice civile, sia in quanto contraria ai principi di «ordine pubblico».

Quindi, sia i regolamenti contrattuali che si sono formati prima della legge 220/2012 che quelli redatti successivamente alla sua entrata in vigore sono nulli nella parte in cui prevedono il divieto di detenere animali domestici in condominio.

 

GLi Animali nelle PROPRIETA' COMUNI

L'art. 1138 c. 5 c.c. riguarda gli animali detenuti nelle parti di proprietà esclusiva di ciascun condomino; invece, con riferimento alle parti comuni, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1102 c.c., che impone di contemperare gli interessi di tutti i comproprietari, garantendo il pieno e libero uso e godimento da parte di ognuno senza abusi in danno agli altri.

Secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza, ad esempio lasciare un cane libero di circolare in assenza del proprio padrone nel giardino condominiale può comportare un'indebita limitazione al diritto degli altri condomini di fruire liberamente del medesimo spazio (cfr. Cass. civ. n. 14353/2000), nonché costituire fatto penalmente rilevante ai sensi dell'art. 672 c.p. 

Di conseguenza, ammessa la legittimità della presenza degli animali nelle singole unità immobiliari, non si può procedere ad un esclusione tout court degli animali dalle parti comuni, ma è importante che il proprietario dell'animale rispetti le norme di sicurezza, igiene e salute per non arrecare pregiudizio agli altri condomini, senza trascurare neppure quelle del buon senso e dell'educazione. La violazione di tali norme, in effetti, potrebbe costituire condotta idonea ad impedire agli altri l'uso secondo diritto del bene comune, e giustificare il divieto di transito e permanenza nello stesso dell'animale.

 

LE IMMISSIONI DI ODORI E RUMORI

Il possesso o la detenzione di animali domestici è comunque regolamentata da tutte le comuni norme dell'ordinamento. Così rimane possibile far allontanare l'animale che arrechi disturbo agli altri condomini qualora la molestia superi la soglia della normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 c.c., sia che si tratti di immissioni rumorose (come l'abbaiare o il latrare dei cani) o sia odorose (come le deiezioni non rimosse dai proprietari).

Tuttavia, poiché non esiste un parametro universale per stabilire con certezza quando l'immissione superi il limite normalmente tollerabile, sarà necessario procedere ad un accertamento che prenda in considerazione tutte le circostanze fattuali. Inutile è dunque un richiamo generico; occorre dimostrare (ad esempio con una perizia fonometrica) l'oggettivo disagio arrecato dall'animale, percorso affatto semplice.

In particolare, nel caso delle immissioni rumorose, è stato riconosciuto, da un lato, il diritto dei cani ad abbaiare, dall'altro l'obbligo dei proprietari di ridurre al minimo le occasioni di disturbo e prevenire le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell'animale stesso (cfr. Cass. pen. n. 7856/2008), anche per evitare la responsabilità penale di cui all'art. 659 c.p.

 

UN INSEGNAMENTO SEMPRE VALIDO

Ancora una volta, dunque, ad essere da guida deve risultare il senso civico, la tolleranza e il rispetto del prossimo e degli animali, come insegnava "la grande anima" Gandhi:

«La grandezza di una nazione ed il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui essa tratta gli animali».

 

I contenuti di questo articolo sono tratti dalle seguenti pubblicazioni: Animali da compagnia ammessi senza divieti di Paola Pontiari (Il Sole 24 ore del 6/9/16) e Condominio:gli animali domestici di Federica Bazzan (www.studiocataldi.it)